IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, della legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  rubricato
«Modello unico di dichiarazione», ove si prevede, al comma 1, lettera
a), che, con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  emanato  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite  norme  finalizzate   a   «individuare,   ai   fini   della
predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni
di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono  obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica»; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, recante
disposizioni transitorie, ove si prevede che, in attesa dell'adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1,  comma
1, citato, il modello unico di dichiarazione e' adottato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n.  70  del  1994,
ove si prevede che, a seguito  dell'adozione  del  modello  unico  di
dichiarazione, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone,  con
proprio decreto, gli aggiornamenti del modello; 
  Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art. 6, comma  1,  della  citata  legge  n.  70  del  1994,  ha  come
riferimento, gli «obblighi di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui  alla  tabella  A  allegata  alla
presente legge»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»,  che  contiene,  tra   l'altro,   la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,
gestione,  conservazione   e   trasmissione,   nonche'   alle   firme
elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di «Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I  della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per  la  tracciabilita'  dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa  agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio; 
  Visto, in particolare, l'art. 220 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, che prevede l'obbligo di  comunicazione  da  parte  del
Consorzio nazionale imballaggi - CONAI,  con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo
degli imballaggi per ciascun materiale  e  per  tipo  di  imballaggio
immesso sul mercato, nonche', per  ciascun  materiale,  la  quantita'
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio  riciclati
e recuperati provenienti dal mercato nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della  direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori   uso»   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  2008,  n.  188,   di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE» e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  di  «Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche
ed elettroniche (RAEE)» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse  naturali»,   che   ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti
speciali per talune attivita' economiche; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita   economica   nel
Mezzogiorno»,  che  introduce  disposizioni   di   attuazione   della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29 aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva  94/62/CE  per  quanto
riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale
leggero; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  118,  recante
«Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE)  2018/849,  che
modificano le direttive 2006/66/CE, relative a  pile  e  accumulatori
relativa e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche»; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  119,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/849,  che  modifica
la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio  del  31  marzo
2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami
metallici cessano di  essere  considerati  rifiuti,  ai  sensi  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali  di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1179/2012  della  Commissione  del  10
dicembre 2012, recante i criteri che determinano quando i rottami  di
vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  715/2013  della  Commissione  del  25
luglio 2013, recante i criteri che determinano quando  i  rottami  di
rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/1992   della
Commissione del 21 gennaio 2022 recante  «Modalita'  di  applicazione
della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le metodologie sui  dati  di  monitoraggio  e  il
formato per la comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati»; 
  Vista la decisione n. 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per le loro relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione n. 2005/270/CE della Commissione, del  22  marzo
2005, come modificata con decisione di esecuzione n.  2018/896  della
Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce le  tabelle  relative
al sistema di  basi  dati  ai  sensi  della  direttiva  94/62/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  i  rifiuti  di
imballaggio; 
  Vista la decisione n. 2005/293/CE della Commissione, del 1°  aprile
2005, che istituisce le modalita' di controllo dell'osservanza  degli
obiettivi di reimpiego/recupero e  di  reimpiego/riciclaggio  fissati
nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista  la  decisione  n.  2009/851/CE  della  Commissione,  del  25
novembre 2009, che istituisce un questionario ai fini  dell'attivita'
di rendicontazione degli Stati membri in merito all'attuazione  della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori; 
  Vista  la  decisione  n.  2011/753/UE  della  Commissione,  del  18
novembre 2011, che istituisce  regole  e  modalita'  di  calcolo  per
verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11,  paragrafo
2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, del 14 febbraio 2013, n. 22, che adotta  il  «Regolamento
recante disciplina della cessazione della  qualifica  di  rifiuto  di
determinate tipologie di  combustibili  solidi  secondari  (CSS),  ai
sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  del  28  marzo
2018, n. 69, «Regolamento recante disciplina della  cessazione  della
qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso  ai  sensi  dell'art.
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Vista la decisione delegata (UE) n. 2019/1597 del 3 maggio 2019 che
integra  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio per quanto riguarda  una  metodologia  comune  e  requisiti
minimi di qualita' per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti
alimentari; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/1885   della
Commissione, del  6  novembre  2019,  che  stabilisce  norme  per  il
calcolo, la verifica  e  la  comunicazione  dei  dati  relativi  alle
discariche di rifiuti urbani a norma della direttiva  1999/31/CE  del
Consiglio e che abroga la decisione 2000/738/CE della Commissione; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2019/665 della Commissione
del  17  aprile  2019  che  modifica  la  decisione  2005/270/CE  che
stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della
direttiva 94/62/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/1004   della
Commissione del 7  giugno  2019  che  stabilisce  le  regole  per  il
calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a  norma
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
che  abroga  la  decisione  di  esecuzione  C   (2012)   2384   della
Commissione; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/2193   della
Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita'  per  il
calcolo, la verifica e  la  comunicazione  dei  dati  e  definisce  i
formati per  la  presentazione  dei  dati  ai  fini  della  direttiva
2012/19/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  sui  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica,  del  15  maggio  2019,  n.  62,   «Regolamento   recante
disciplina della cessazione della qualifica di  rifiuto  da  prodotti
assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, del 31 marzo 2020, n. 78, «Regolamento recante disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma  vulcanizzata
derivante da pneumatici fuori uso, ai  sensi  dell'art.  184-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, del 22 settembre 2020, n. 188, che adotta il «Regolamento
recante disciplina della cessazione della  qualifica  di  rifiuto  da
carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)   n.   2021/1752   della
Commissione del 1° ottobre 2021 recante  «Modalita'  di  applicazione
della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il calcolo, la verifica e  la  comunicazione  dei
dati  sulla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  bottiglie  di
plastica monouso per bevande»; 
  Vista la delibera Arera  del  3  agosto  2021,  n.  363/2021/R/RIF,
recante «Approvazione del metodo tariffario rifiuti  (MTR-2)  per  il
secondo periodo regolatorio 2022-2025»; 
  Vista la determina Arera del  4  novembre  2021,  n.  2  DRIF/2021,
recante «Approvazione degli schemi tipo  degli  atti  costituenti  la
proposta tariffaria e  delle  modalita'  operative  per  la  relativa
trasmissione   all'Autorita',   nonche'   chiarimenti   su    aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del  servizio  integrato  dei
rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per  il
secondo periodo regolatorio 2022-2025»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
2023  recante  «Approvazione  del  modello  unico  di   dichiarazione
ambientale per l'anno 2023»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica,  ora
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 27 settembre
2022, n. 152, recante il «Regolamento che  disciplina  la  cessazione
della qualifica di  rifiuto  dei  rifiuti  inerti  da  costruzione  e
demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale,  ai  sensi
dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica n. 354 del 30 ottobre 2023, che al  fine  di  prevenire  e
ridurre   l'incidenza   di   determinati   prodotti    di    plastica
sull'ambiente,  in  particolare  l'ambiente  acquatico,  nonche'   di
rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione  (UE)
2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021,  definisce  il  tasso
minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi
contenenti plastica per il riciclaggio; 
  Vista la nota n. 25586 dell'11 settembre  2023,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ha  richiesto  al  Ministero
dell'interno, al Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  al  Ministero
della salute, all'Ispra - Istituto superiore  per  la  ricerca  e  la
protezione ambientale  e  all'Unioncamere  -  Unione  italiana  delle
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,   di
comunicare se ritenessero  necessario,  ovvero  opportuno,  apportare
modifiche ed integrazioni al vigente modello unico  di  dichiarazione
ambientale (MUD); 
  Vista la nota n. 152490 del 26  settembre  2023  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la
necessita' di  procedere  all'aggiornamento,  per  l'anno  2024,  del
modello di dichiarazione ambientale  (MUD),  rappresentando  di  aver
avviato, a tal fine, un'interlocuzione con Ispra - Istituto superiore
per la ricerca e  la  protezione  ambientale  in  collaborazione  con
Unioncamere - Unione italiana delle Camere di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
  Vista la nota n. 207733 del  19  dicembre  2023  con  la  quale  il
Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza   energetica,    in
collaborazione con Ispra - Istituto superiore per  la  ricerca  e  la
protezione  ambientale,  ha  trasmesso  una  proposta   di   versione
aggiornata del vigente modello  di  dichiarazione  ambientale  (MUD),
predisposta  al  fine  di  consentire  di  acquisire,  attraverso  il
modello, i  dati  relativi  ai  rifiuti  da  tutte  le  categorie  di
operatori, in attuazione della piu' recente normativa europea; 
  Vista la nota n 37265  del  20  dicembre  2023,  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  ha  trasmesso  al  Ministero
dell'interno, al Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  al  Ministero
della salute, all'Ispra - Istituto superiore  per  la  ricerca  e  la
protezione ambientale  e  all'Unioncamere  -  Unione  italiana  delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lo  schema
di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   recante
l'aggiornamento  del  modello  di  dichiarazione  ambientale   (MUD),
predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
chiedendo di far pervenire una nota di condivisione dello schema  del
provvedimento, o eventuali osservazioni; 
  Viste le note di condivisione: 
    a) n. 37915 del 28 dicembre 2023 del Ministero della salute; 
    b) n. 699 del 10 gennaio 2024 dell'Unioncamere - Unione  italiana
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    c) n. 778 dell'11 gennaio 2024 del Ministero dell'interno; 
    d) n. 1691 dell'11 gennaio 2024 dell'Ispra -  Istituto  superiore
per la ricerca e la protezione ambientale; 
    e) n. 1283 del 16 gennaio 2024 del Ministero delle imprese e  del
made in Italy. 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
conferita la delega per la  firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  del  3  febbraio  2023  e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati  al
presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare entro il  30  aprile  di  ogni  anno  con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70. 
  3. L'accesso alle  informazioni  contenute  nel  modello  unico  di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 gennaio 2024 
 
                                              p. Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   Mantovano          

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 551 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati al presente provvedimento saranno  consultabili  sul
sito  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica
all'indirizzo: www.mase.gov.it (sezione bandi e avvisi).